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31/01/2017 | Bonus fiscali per i lavori in casa

 

Bonus fiscali per i lavori in casa


Con il decreto legge n. 63 del 6 giugno 2013, poi convertito in legge n. 90 del 4 agosto 2013, sono state introdotte una serie di agevolazioni fiscali a favore di contribuenti che abbiano in atto interventi edilizi, miranti a rilanciare un settore fortemente in crisi.
Tali agevolazioni sono state prorogate una prima volta con la Legge di Stabilità 2014, poi di nuovo con la Legge di Stabilità 2015 e legge di Stabilità 2016 fino al 31 dicembre 2017.

Riassumiamo brevemente qual è attualmente la situazione in materia di detrazioni fiscali per i lavori in casa:

  • la detrazione fiscale del 55% per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente è stata elevata al 65% e prorogata fino al 31 dicembre 2017;
  • è stata introdotta un'ulteriore detrazione del 65% per interventi di messa in sicurezza compiuti su edifici siti in zone ad alto rischio sismico, realizzati dopo il 4 agosto 2013 e anch'essa prorogata fino al 31 dicembre 2017;
  • l'aumento al 50% dell'aliquota di detrazione prevista per interventi sul patrimonio edilizio esistente e del tetto di spesa a 96.000 euro viene prorogato al 31 dicembre 2017;
  • è introdotto un bonus fiscale consistente in una ulteriore detrazione del 50% per un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e elettrodomestici ad alta efficienza, ma solo per l'arredo di immobili oggetto di detrazione 50% per interventi di ristrutturazione.


Tutte queste novità hanno però determinato un po' di confusione e molti dubbi tra i contribuenti e gli addetti al settore, come dimostrano anche parecchie domande da parte dei nostri clienti.
Per questo motivo siamo a riportare di seguito dei chiarimenti, che speriamo siano utili per i nostri clienti e non solo.

 

Chiarimenti su Ecobonus per interventi di risparmio energetico


L'ultima proroga introdotta ha portato delle novità per quanto riguarda il tipo di interventi agevolabili, tra cui sono stati inclusi le schermature solari e i generatori a biomasse combustibili, mentre le modalità da mettere in atto per poter accedere alle agevolazioni restano invariate.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni devono intendersi valide sin dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) e non dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

L'Agenzia chiarisce anche che per l'applicazione dell'aliquota di detrazione vale il principio di cassa e quindi il momento in cui viene effettuata la spesa. Per cui, se un intervento è iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto, per le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 si applica l'aliquota del 55%, per quelle sostenute dopo, quella del 65%.

Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici condominiali, invece, la circolare specifica che tra essi rientrano sia gli interventi riguardanti le parti comuni di edifici condominiali sia gli interventi riguardanti tutti gli alloggi di un intero edificio condominiale.

 

Chiarimenti su detrazione 50%


La detrazione fiscale del 36% (oggi elevata al 50%) si applica non solo agli interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti, ma anche all'acquisto da imprese di immobili ristrutturati, su un valore fino all'ammontare del 25% del prezzo di acquisto.

La circolare chiarisce che l'aumento dell'aliquota al 50% fino al 31 dicembre 2017 si applica anche a tali compravendite, perchè spesso molti contribuenti avevano il dubbio che ciò fosse valido solo per gli interventi edilizi. Il bonus è quindi applicato anche agli immobili acquistati entro il 31 dicembre 2017.

La novità introdotta in sede di conversione del decreto 63/2013 dal comma 1-bis dell'articolo 16 è stata invece l'introduzione dell'aliquota del 65% per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, la quale nulla ha a che vedere con l'ecobonus in quanto si applica, come per gli interventi di ristrutturazione, su un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

Più nel dettaglio, gli interventi agevolabili con l'aliquota del 65% sono quelli necessari:

  • per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; 
  • per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; 
  • per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

 

Chiarimenti su bonus mobili ed elettrodomestici


La novità più importante entrata in vigore con il decreto è stata l'introduzione del bonus fiscale, sempre del 50%, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Tale bonus si può applicare solo agli acquisti fatti per arredare immobili oggetto di richiesta di detrazione 50% per interventi edilizi, con un tetto massimo di spesa di 10.000 euro che si va ad aggiungere ai 96.000 previsti per questi.

Molti si sono chiesti se l'agevolazione è applicabile anche a chi fruisce della detrazione per interventi su parti comuni degli edifici condominiali. L'Agenzia chiarisce che è possibile fruire del bonus per questi interventi, ma solo per l'acquisto di beni finalizzati all'arredo di tali parti comuni, come guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.. Quindi è specificato che non se ne potrà usufruire per l'arredo della singola unità immobiliare privata.

Per quanto riguarda invece la vendita di immobili ristrutturati, la circolare specifica che il bonus mobili spetta all'acquirente.

La data a cui fare riferimento per poter iniziare a usufruire del bonus, pocihé essa non è indicata specificamente, è quella della prima proroga della detrazione 50%, quindi si va a partire dal 1 gennaio 2016.

Molto importante è la data di inizio lavori, che deve essere precedente all'acquisto dei mobili, ed è comprovata dalla specifica comunicazione inoltrata al comune. Non è necessario, invece, che il pagamento sia effettuato dopo quello relativo ai lavori.

Un chiarimento importante introdotto dalla circolare è quello relativo al fatto che mobili ed elettrodomestici acquistati devono essere assolutamente nuovi. Ciò non è espressamente indicato dal decreto ma, poiché esso ha lo scopo di rilanciare un determinato settore produttivo, risulta implicito che l'agevolazione non si può applicare all'acquisto di beni usati.

Come detto sono ammessi a detrazione anche gli elettrodomestici, per i quali l'Agenzia fa riferimento all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, comprendente: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Una domanda frequente di molti clienti ha riguardato la modalità di pagamento per accedere al bonus, costituita per i lavori edilizi dal bonifico bancario, tranne poche eccezioni. Per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, vista la natura particolare di tali beni, viene introdotta la possibilità di avvalersi di una modalità straordinaria di pagamento, mediante l'uso di carte di credito o carte di debito.
Per la data di pagamento farà fede quella della ricevuta rilasciata al momento della transazione e non quella di addebito in conto corrente del titolare. Non sono invece ammessi pagamenti con assegno, in contanti o altre modalità.

Oltre alle spese di acquisto possono essere detratte anche quelle per il trasporto e il montaggio.

 

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